Coronavirus: assemblee condominiali vietate anche per deliberare la sanificazione d’emergenza, in questo caso decide l’amministratore

Il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23-02-2020, nonché le ulteriori disposizioni attuative con Dpcm del 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4-3-2020 e Dpcm del 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9-3-2020, contengono una serie di norme che riguardano anche il condominio. Inizialmente — scrive il Corriere.it — nelle Regioni e nei Comuni che sono state adottate misure per contenere la diffusione del Coronavirus (Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) non era possibile svolgere assemblee condominiali. Con le successive disposizioni attuative tale restrizione è estesa a tutto il territorio nazionale. La violazione delle norme adottate nel territorio italiano comporta conseguenze di natura penale: non rispettare l’ordine di un’autorità infatti è un reato previsto e punito dall’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) che prevede l’arresto fino a tre mesi e un’ammenda fino a 206 euro, a meno che il fatto non costituisca un reato più grave. Va detto però che, come tutte le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, è consentito estinguerla pagando una somma pari alla metà del massimo previsto dalla norma: in questo caso soltanto 103 euro. Nei provvedimenti adottati dal governo c’è un esplicito divieto alle riunioni in luogo pubblico o privato e l’assemblea di condominio è quindi da considerarsi vietata. Che cosa succede però nel caso in cui si dovesse rendere necessaria un’assemblea straordinaria per interventi urgenti che hanno l’obiettivo di sanificare (pulizia e disinfestazione) le parti comuni del condominio alla luce dell’emergenza Coronavirus? Oppure se si rompesse una tubazione condominiale? In entrambi i casi l’intervento immediato sarebbe deciso in modo autonomo dall’amministratore, che poi dovrà farsi ratificare l’intervento dall’assemblea. Deve prevalere sempre la salute pubblica individuale, perché la salvaguardia dell’incolumità pubblica e individuale presuppone l’adozione di provvedimenti urgenti che possono essere adottati dall’amministratore senza il coinvolgimento dell’assemblea di condominio, così come previsto dall’art. 1135, comma 2, c.c.: «L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere di urgenza…». Nella vita quotidiana condominiale inoltre, proprio per la tutela della salute in condominio, c’è la necessità di evitare a scopo preventivo gli incontri ravvicinati, per esempio attraverso un diverso uso dell’ascensore, cercando di limitarne l’utilizzo a chi ne abbia l’effettiva necessità e una persona alla volta. Le stesse precauzioni dovrebbero essere usate anche per pianerottoli e atri, sempre con lo scopo di prevenire il contagio. Normalmente restrizione di questo tipo richiederebbero una delibera dell’assemblea straordinaria, ma anche in questo caso, con il divieto di riunirsi, è sempre l’amministratore a decidere. L’amministratore è poi tenuto a darne comunicazione a tutti i condomini. In tutta Italia, quindi, le assemblee condominiali convocate o in corso di convocazione devono essere rinviate di diverse settimane fino a quando la situazione di emergenza del nostro Paese non sia terminata, mettendo nelle mani dell’amministratore di condominio tutti i poteri per gli interventi immediati e urgenti con l’obiettivo di tutelare l’incolumità dei condomini.

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